Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

Nel sito del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale leggiamo che  molti paesi europei prevedono una figura di garanzia dei diritti delle persone private della libertà.

In Italia un percorso avviato fin dal 1997 ha portato all’istituzione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale alla fine del 2013, ma la nomina del Collegio e la costituzione dell’Ufficio, che hanno consentito l’effettiva operatività, sono avvenuti solo nei primi mesi del 2016.

È stato per me un grande onore essere accolta tra gli esperti del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Meccanismo nazionale di prevenzione della tortura e dei trattamenti o pene, crudeli, inumani o degradanti.

Il “Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale” è un organismo statale indipendente in grado di monitorare, visitandoli, i luoghi di privazione della libertà (oltre al carcere, i luoghi di polizia, i centri per gli immigrati, le Residenze per le misure di sicurezza – REMS, recentemente istituite dopo la chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari, gli SPDC – cioè i reparti dove si effettuano i trattamenti sanitari obbligatori, ecc.).

Scopo delle visite è quello di individuare eventuali criticità e, in un rapporto di collaborazione con le autorità responsabili, trovare soluzioni per risolverle. Inoltre, presso le istituzioni sulle quali esercita il proprio controllo, il Garante nazionale ha il compito di risolvere quelle situazioni che generano occasioni di ostilità o che originano reclami proposti dalle persone ristrette, riservando all’autorità giudiziaria i reclami giurisdizionali che richiedono l’intervento del magistrato di sorveglianza.

Dopo ogni visita, il Garante nazionale redige un rapporto contenente osservazioni ed eventuali raccomandazioni e lo inoltra alle autorità competenti. Ogni rapporto, normalmente un mese dopo essere stato recapitato, viene pubblicato sul sito web del Garante nazionale, unitamente alle eventuali risposte pervenute.

Ciò che condivido appieno e che sostanzia la motivazione della mia partecipazione come esperto  lo trovo scritto nel  Codice di autoregolamentazione  all’articolo 2 e all'articolo 3. 

Art. 2, Funzioni del Garante, si legge:

Il Garante costituito in collegio, composto dal Presidente e due membri, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge istitutiva e dal regolamento e in conformità ai principi di cui alla parte IV, articoli da 17 a 23, del Protocollo ONU:

c) esamina con regolarità la situazione delle persone private della libertà che si trovano nei luoghi, anche mobili, di cui all’art. 4 del Protocollo ONU e intrattiene colloqui riservati con le persone private della libertà, senza testimoni, direttamente o tramite un interprete se ritenuto necessario, nonché con qualunque altra persona che ritenga possa fornire informazioni rilevanti;

d) si adopera fattivamente al fine di migliorare il trattamento e la situazione delle persone private della libertà e di prevenire fenomeni di tortura e altre pene o trattamenti crudeli inumani o degradanti, proponendo, se necessario, il rafforzamento delle misure di protezione alla cui definizione perviene anche attraverso scambi di informazioni e reciproca collaborazione con il Sottocomitato di cui all’articolo 2 del Protocollo ONU e i meccanismi nazionali di protezione istituiti da altri Stati che hanno ratificato il Protocollo ONU;

e) redige la Relazione Annuale sull’attività svolta, contenente l’illustrazione degli obiettivi e l’analisi dei risultati. La relazione è trasmessa al Presidente della Repubblica, anche nella veste di Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente della Corte Costituzionale, al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Difesa, al Ministro della Giustizia, al Ministro dell’interno e al Ministro della Salute. La Relazione è pubblicata sul sito internet del Ministero della giustizia e su quello del Garante

L’Articolo 3: Compiti del Garante

Il Garante espleta liberamente il proprio mandato a tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale avvalendosi delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministero della giustizia, nonché da altre Amministrazioni dello Stato e da organizzazioni comunitarie e internazionali che operano in linea con le finalità della legge istitutiva e nel rispetto dei principi del Protocollo ONU.

In modo del tutto indipendente e senza alcuna interferenza il Garante:

a) promuove e favorisce rapporti di collaborazione con i garanti territoriali e con altre figure istituzionali, comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie del Garante. I garanti regionali potranno essere invitati a collaborare anche attraverso il coordinamento dell’attività dei garanti locali ove costituiti;

b) vigila affinché l’esecuzione della custodia delle persone detenute, degli internati, delle persone sottoposte a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale avvenga in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sulla promozione e la protezione dei diritti delle persone e della loro dignità ratificate dall’Italia, dalle leggi e dai regolamenti vigenti;

c) visita con regolarità, senza necessità di alcuna autorizzazione, gli istituti penitenziari, le residenze per le misure di sicurezza psichiatriche e le altre strutture, anche mobili, destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche o private ove si trovino persone sottoposte a misure alternative al carcere o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria;

d) visita altresì, con regolarità, senza necessità di alcuna autorizzazione, le camere di sicurezza delle Forze di polizia di qualunque appartenenza, accedendo, senza restrizioni, a qualsiasi locale adibito alle esigenze restrittive;

e) prende visione, previo consenso anche verbale dell’interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà personale, e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o privazione della libertà personale;

f) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture, indicate nella lettera c) e d), le informazioni e i documenti ritenuti necessari per l’espletamento dei propri compiti. Nel caso l’amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa l’autorità giudiziaria competente alla quale può richiedere l’emissione di un ordine di esibizione per le visite di cui alla lettera c); nonché informa le autorità competenti perché intervengano disponendo la consegna della documentazione richiesta per le visite di cui alla lettera d);

g) ove accerti il mancato rispetto delle norme dell’ordinamento penitenziario, che comporti la violazione dei diritti delle persone private della libertà e dei corrispondenti obblighi a carico dell’amministrazione responsabile ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami, proposti ai sensi dell’articolo 35 della legge 25 luglio 1975, n. 354, Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, formula rilievi motivati e specifiche raccomandazioni alle amministrazioni interessate. L’amministrazione, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni. Alla scadenza di tale termine, i rilievi, le raccomandazioni e le risposte dell’amministrazione, ove pervenute, sono resi pubblici sul sito Internet del Garante, senza indicazioni dei nomi delle persone coinvolte, e all’occorrenza, possono essere trasmessi al Sottocomitato sulla Prevenzione di cui all’art. 2 del Protocollo ONU;

h) verifica il rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 20, 21, 22 e 23 del Regolamento recante nome di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma degli articoli 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, approvato con il DPR 31 agosto 1999, n.394 e successive modificazioni e integrazioni, accedendo, senza alcun preavviso e restrizione, ai CIE, alle strutture comunque denominate predisposte per la foto segnalazione o altre forme di registrazione di persone provenienti da paesi terzi il cui ingresso o la cui presenza sul territorio nazionale sia irregolare;

i) verifica altresì il rispetto degli adempimenti connessi alla tutela dei diritti umani fondamentali e della dignità della persona accedendo, senza alcun preavviso e restrizione, in qualsiasi luogo, inclusi gli aeromobili e altri mezzi di trasporto, si trovino le persone private della libertà per ordine di un’autorità amministrativa o giudiziaria;

j) monitora le modalità con le quali avvengono i rimpatri forzati e l’allontanamento per via aerea o navale di cittadini di paesi terzi di cui alla Direttiva 2008/115/CE, articolo 8, comma 6, secondo le relative procedure previste in sede FRONTEX e FRA. Ove accerti violazioni dei diritti e dei corrispondenti obblighi a carico delle amministrazioni responsabili, formula rilievi e raccomandazioni al fine di migliorare il trattamento e la situazione delle persone coinvolte e di prevenire fenomeni di tortura e altre pene o trattamenti crudeli inumani o degradanti, proponendo, se necessario, il rafforzamento o la modifica delle misure di protezione vigenti. L’amministrazione interessata comunica le proprie osservazioni nel termine di trenta giorni. Alla scadenza di tale termine i rilievi, le raccomandazioni e le osservazioni dell’amministrazione, ove pervenute, sono resi pubblici sul sito Internet del Garante e, all’occorrenza, trasmessi per conoscenza alle competenti strutture del Sottocomitato sulla prevenzione di cui all’art. 2 del Protocollo ONU, del FRONTEX e della FRA.

Ove nel corso di una visita ritenga che la situazione in atto costituisca violazione dell’articolo 3 della CEDU (“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”), il Garante informa tempestivamente l’autorità competente perché provveda senza indugio a interrompere la violazione in atto, dandone contestuale comunicazione all’autorità giudiziaria e al Ministro di riferimento per gli interventi di pertinenza.

Lo Stato italiano ha conferito al Garante nazionale altri tre compiti.

Il primo riguarda un obbligo derivante dalla ratifica del protocollo opzionale delle Nazioni Unite per la prevenzione della tortura. L’adesione a tale protocollo prevede che lo Stato debba predisporre un meccanismo nazionale indipendente (NPM) per monitorare, con visite e accesso a documenti, i luoghi di privazione della libertà al fine di prevenire qualsiasi situazione di possibile trattamento contrario alla dignità delle persone. Per tale compito il Garante nazionale, coordina i Garanti regionali, dando ad essi “forme” e procedure comuni.

Il secondo riguarda il monitoraggio dei rimpatri degli stranieri extra-comunitari irregolarmente presenti sul territorio italiano e che devono essere accompagnati nei paesi di provenienza. La direttiva europea sui rimpatri (115/2008) prevede che ogni paese monitori la situazione con un organismo indipendente.

Infine, al Garante Nazionale, in quanto NPM, è stato attribuito il compito di monitorare le strutture per persone anziane o con disabilità, in base alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Il Garante nazionale è costituito in Collegio. Gli attuali membri sono il Presidente, Mauro Palma, e le componenti, Daniela de Robert ed Emilia Rossi.

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