Obbligo di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti e per stalking

 

È di questi giorni l’obbligatorietà del trattamento  psicologico  per  i  condannati  per  reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o  conviventi  e  per atti persecutori (legge n.69 del 19luglio 2019). 

All'art. 17 si legge: 


Modifiche all'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori

1. All'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «nonchè agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne » sono sostituite dalle seguenti: « nonchè agli articoli 572, 583-quinquies, 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo codice»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari»;
c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori».

Note all'art. 17:

- Si riporta il testo dell'art. 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 13-bis (Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori). - 1. Le persone condannate per i delitti di cui agli articoli 600-bis,600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale nonchè agli articoli 572, 583-quinquies, 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo codice, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale trattamento è valutata ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1-quinquies, della presente legge ai fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima disposizione.
1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari.».

Negli ultimi decenni a livello internazionale e in numerose discipline si sono moltiplicati gli studi per documentare, spiegare e affrontare il problema dello stalking. Molti ricercatori si sono concentrati sullo stalking delle celebrità, sull’erotomania, su campioni clinici e forensi di autori di reato oppure studiando gli effetti sulle vittime.
Questi diversi focus hanno fatto si che si siano utilizzate diverse definizioni di stalking sia nella ricerca che nelle diverse legislazioni. Anche in Italia abbiamo diverse definizioni che possono creare una mancanza di accordo qualora si debbano decidere metodologie di presa in carico della vittima e di trattamento degli autori di reato.

Vediamone brevemente alcune:

Stalking è un termine di origine inglese utilizzato in italiano per indicare una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo, detto stalker, che affliggono un'altra persona, perseguitandola, generandole stati di paura e ansia, arrivando persino a compromettere lo svolgimento della normale vita quotidiana.

Altra definizione: Con la parola anglosassone stalking (letteralmente, 'fare la posta') si è soliti qualificare comportamenti reiterati di tipo persecutorio, realizzati dal soggetto persecutore nei confronti della sua vittima: si tratta di un insieme di condotte vessatorie, sotto forma di minaccia, molestia, atti lesivi continuati e tali da indurre nella persona che le subisce un disagio psichico e fisico e un ragionevole senso di timore.

In genere si parla anche di 'sindrome del molestatore assillante', sottolineandone quale aspetto caratterizzante la relazione 'forzata' e “controllante” che si stabilisce tra persecutore e vittima; relazione, quest'ultima, che finisce per condizionare il normale svolgimento della vita quotidiana della vittima, ingenerando nella stessa un continuo stato di ansia e paura.

Oppure: Stalking è un termine inglese utilizzato per indicare una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo che affligge un’altra persona, perseguitandola e generandole stati di ansia e paura, che possono arrivare a comprometterne il normale svolgimento della quotidianità. Questo tipo di condotta è penalmente rilevante in molti ordinamenti, e in quello italiano la fattispecie è rubricata come atti persecutori all’articolo 612 bis del Codice penale, riprendendo una delle diverse locuzioni con le quali è tradotto il termine stalking. 

Treccani: Comportamento persecutorio tenuto da un individuo (stalker) che impone alla sua vittima attenzioni non gradite che vanno dalle telefonate, lettere, sms (di contenuto sentimentale o, al contrario, minatorio) fino ad appostamenti, minacce, atti vandalici e simili. Il comportamento dello stalker è dunque caratterizzato da un’ossessione più o meno marcata per la persona oggetto delle sue attenzioni, e dalla mancanza di rispetto per la sua autonomia decisionale e identità. Spesso lo s. apre la strada a un comportamento di tipo più violento. Benché in linea teorica lo stalker possa essere di entrambi i sessi, le statistiche dimostrano che si tratta di un comportamento perlopiù maschile: secondo un’indagine Istat del 2007, in Italia oltre un milione e centomila donne hanno subito s. (per lo più da parte del partner o ex partner, ma anche da vicini di casa, amici, familiari), che si configura quindi come comportamento che ha forte attinenza con la violenza di genere. In Italia lo s. è reato (per “atti persecutori”) dal 2009.

Definizione giuridica: Lo stalking consiste in un insieme di condotte persecutorie ripetute nel tempo (come le telefonate molestie, pedinamenti, minacce) che provocano un danno alla vittima incidendo sulle sue abitudini di vita oppure generando un grave stato di ansia o di paura, o, ancora ingenerando il timore per la propria incolumità o per quella di una persona cara.

Il reato di stalking (dall'inglese to stalk, letteralmente "fare la posta") è entrato a far parte dell'ordinamento penale italiano mediante il d.l. n. 11/2009 (convertito dalla l. n. 38/2009) che ha introdotto all'art. 612-bis c.p., il reato di "atti persecutori", il quale punisce chiunque "con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita". 

Sintetizzando possiamo scrivere che stalking è un comportamento diretto e ripetuto verso un soggetto-vittima, che vive questi comportamenti come invadenti e che gli provocano paura. Lo  stalker è quindi colui che si impegna ad agire i comportamenti descritti. Ma per capire le motivazioni e come mai lo stalker agisca e quale rischio corra la vittima dobbiamo fare qualche passo in avanti.

Nello specifico è importante che il sistema di giustizia sia in grado di avvalersi di professionisti (esperti psicologici e psichiatri) per consulenze durante la fase investigativa, i processi e infine per il trattamento durante la condanna.

Le consulenze sono sulla valutazione dei rischi di escalation della violenza, di recidiva, di non adesione alle misure cautelari, etc.a partire da un’analisi criminodinamica e criminogenetica.

Diventa importante la valutazione della personalità e dello stato psicologico dell’autore di reato ai fini della valutazione del rischio e per definire le linee del trattamento più idoneo ed efficace.

Vista la costellazione di comportamenti ricompresi nelle diverse definizioni di stalking diventa difficile individuare lo strumento standardizzato più adeguato per la valutazione del rischio soprattutto se si tiene conto delle motivazioni sottostanti.

Per gli stalkers la sola valutazione dei rischi con strumenti standard di valutazione è inadeguata in termini di “rischio di violenza” perché non considera tutti i settori del rischio che comprendono persistenza, escalation, recidiva, danno psico-sociale e psicologico. Inoltre, i fattori di rischio per ciascun  punto, es. escalation, variano in base al tipo di stalker da valutare.

Sapere che tipo di stalker abbiamo di fronte consente perciò di porre in essere adeguate forme e misure di protezione per la vittima ma anche di gestione, trattamento e intervento psico-criminologico sullo stalker. Fondamentale diventa la valutazione clinica del soggetto integrata con un’analisi criminogenetica e criminodinamica dei fatti.

Gli interventi terapeutici e trattamentali con lo stalker sono operazioni strutturate e complesse, che richiedono modalità multidisciplinari di presa in carico e gestione specie se sono presenti psicopatologie.

Ci sono alcuni casi di stalking in cui è sufficiente educare l’autore del reato sull’illegalità del loro comportamento per porre fine alle molestie.

Tuttavia, per la maggior parte degli stalker, il comportamento è sostenuto da più gravi e pervasivi i problemi e il trattamento è più difficile e duraturo.

A Padova l’Associazione psicologo di strada attiva già da molti anni  con uno Sportello contro lo stalking offre trattamenti agli stalker e consulenza.

 

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